Contenimento Covid nei luoghi di lavoro: modificato il testo sulla sicurezza

2022-07-02 04:58:30 By : Mr. Carson Jiang

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Contenimento Covid nei luoghi di lavoro: modificato il testo unico sulla sicurezza. In particolare, il decreto legge, che reca «misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle  imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica» all'art. 17, ha sostituito:

Altre misure riguardano la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e  assistenziali per i datori di lavoro privati e per determinate filiere produttive.

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Di seguito lo stralcio del D.L. n. 149/2020, mentre in allegato è disponibile il testo integrale.

(in Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020, n. 279)

novembre 2020 di cui all'articolo 13, del  decreto-legge  28  ottobre

2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati

appartenenti ai  settori  individuati  nell'Allegato  1  al  presente

decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per

assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei  datori

di lavoro privati che abbiano unita' produttive  od  operative  nelle

aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di

massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con  le

ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3  novembre

2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori

individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.

comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al  fine  di

consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure  concernenti

sospesi ai  sensi  del  presente  articolo,  sono  effettuati,  senza

applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il

16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  quattro

rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata

entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate,  anche  non

consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

della normativa vigente dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo

aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

           INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato  devono  essere  applicate

secondo la natura delle attivita', la valutazione del rischio  per  i

lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che  le  misure  dovrebbero

essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati  della

valutazione del rischio non indichino il contrario.

(1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente  il  processo

dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso  deve  avvenire  attraverso  una

zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente

da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla  parte

ad  accesso   limitato   tramite   uno   spogliatoio   o   docce   e,

Nella tabella, «raccomandato» significa che  le  misure  dovrebbero

essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati  della

valutazione del rischio non indichino il contrario.

Per le attivita' con agenti biologici  del  gruppo  1,  compresi  i

vaccini vivi  attenuati,  devono  essere  rispettati  i  principi  in

materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Puo' essere opportuno selezionare e combinare  le  prescrizioni  di

contenimento delle diverse categorie sottoindicate  in  base  ad  una

valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o  a  una

(1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente  il  processo

dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso  deve  avvenire  attraverso  una

zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente

da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla  parte

ad  accesso   limitato   tramite   uno   spogliatoio   o   docce   e,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,

sono apportate le seguenti modificazioni:

seguenti: «o scaduti nelle annualita' 2018 e 2019,» e dopo le  parole

«sono effettuati» sono inserite le seguenti: «, nel  limite  del  40%

dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta  sul  valore  aggiunto

soggetti che svolgono attivita' economica, la  riduzione  al  40  per

cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto  delle  condizioni  e

dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del

18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108

del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  "de

minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de

minimis" nel settore agricolo, e del  regolamento  (UE)  n.  717/2014

della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione

europea  agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore   della   pesca   e

dell'acquacoltura.    I    soggetti    che    intendono     avvalersi

dell'agevolazione   devono    presentare    apposita    comunicazione

all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e

il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del

direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni  dalla

data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   del   presente

valutati in 14,8 milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede  ai

marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre 2021.

sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli

infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti  in

convenzione   con   i   medici   specialisti   ambulatoriali.    Alla

compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e

indebitamento netto, pari a  euro  10.300.000  per  l'anno  2021,  si

legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare

le somme stanziate dall'articolo 1, comma  7,  del  decreto-legge  14

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13

ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno  ordinario

COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.

contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo  16  del

decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  che  svolgono  le  attivita'

identificate dai codici ATECO di  cui  all'Allegato  3  del  presente

decreto, e' riconosciuto il medesimo beneficio anche per  il  periodo

retributivo del mese di dicembre 2020.

dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di  euro  per  l'anno

2021, si provvede, per 12,2 milioni di euro per l'anno 2020  e  226,8

milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per  100

milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  utilizzo  delle  risorse

rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.

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