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Contenimento Covid nei luoghi di lavoro: modificato il testo unico sulla sicurezza. In particolare, il decreto legge, che reca «misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica» all'art. 17, ha sostituito:
Altre misure riguardano la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati e per determinate filiere produttive.
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Di seguito lo stralcio del D.L. n. 149/2020, mentre in allegato è disponibile il testo integrale.
(in Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020, n. 279)
novembre 2020 di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati
appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente
decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per
assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori
di lavoro privati che abbiano unita' produttive od operative nelle
aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre
2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori
individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.
comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di
consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti
sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il
16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata
entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non
consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate
secondo la natura delle attivita', la valutazione del rischio per i
lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della
valutazione del rischio non indichino il contrario.
(1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo
dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte
ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e,
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della
valutazione del rischio non indichino il contrario.
Per le attivita' con agenti biologici del gruppo 1, compresi i
vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Puo' essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di
contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una
valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una
(1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo
dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte
ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
seguenti: «o scaduti nelle annualita' 2018 e 2019,» e dopo le parole
«sono effettuati» sono inserite le seguenti: «, nel limite del 40%
dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto
soggetti che svolgono attivita' economica, la riduzione al 40 per
cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e
dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e
dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi
dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e
il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre 2021.
sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti in
convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare
le somme stanziate dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario
COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.
contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attivita'
identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente
decreto, e' riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo
retributivo del mese di dicembre 2020.
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede, per 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per 100
milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.
CLICCA QUI PER IL TESTO INTEGRALE DEL D.L. 149/2020
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