Realizzare un cappotto termico, sostituire gli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, installare pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche, ridurre il rischio sismico degli edifici. Dal 1° luglio 2020 questi interventi godono del superbonus del 110%, bonus che potrà essere utilizzato come detrazione fiscale in 5 anni oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari oppure con cessione del credito diretta da parte del beneficiario. Il Superbonus è in vigore con scadenze differenziate: Condomìni ed edifici fino a 4 unità immobiliari con unico proprietario: 31 dicembre 2023 al 110%, 31 dicembre 2024 al 70% e 31 dicembre 2025 al 65%. Edifici unifamiliari: 30 giugno 2022 oppure 31 dicembre 2022 se i lavori sono conclusi al 30% entro il 30 settembre 2022. Edifici di proprietà degli ex IACP: 30 giugno 2023 oppure 31 dicembre 2023 se i lavori sono conclusi al 60% entro giugno 2023. Comunità energetiche rinnovabili, cooperative di abitazione, ASD, organizzazioni senza scopo di lucro: 30 giugno 2022.
Il superbonus 110% è stato introdotto dal Decreto Rilancio - DL 34/2020 convertito nella Legge 77/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare con i primi chiarimenti e il Provvedimento con le istruzioni su sconto in fattura e cessione del credito. I lavori di efficientamento energetico iniziati dopo il 6 ottobre 2020, per ottenere la detrazione, devono rispettare i requisiti contenuti nel DM Requisiti tecnici e massimali di costo e nel Decreto Prezzi MiTE . I tecnici devono asseverare il rispetto di tali requisiti e inviare la documentazione all'Enea seguendo le indicazioni del DM Asseverazioni. Per asseverare i lavori antisismici, i tecnici devono invece fare riferimento al DM 329/2020 del Ministero delle Infrastrutture. Dai giorni successivi l'Agenzia delle Entrate ha iniziato a pubblicare quasi quotidianamente Risposte a interpelli, chiarimenti, e risposte a domande dei cittadini su molti casi particolari, come, ad esempio: il frazionamento dell'edificio, gli immobili non residenziali, il cappotto termico interno, la presenza di difformità urbanistiche fino alla seconda maxi-Circolare del 22 dicembre 2020. Con la Legge di Bilancio 2021, oltre alla proproga, sono intervenute modifiche che hanno allargato la platea dei beneficiari e la casistica dei lavori agevolati. A febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento della Guida al superbonus 110%. La Legge 101/2021 sul Fondo Complementare al PNRR ha introdotto proroghe differenziate in base ai soggetti beneficiari e agli edifici su cui sono realizzati gli interventi. Le proroghe sono state modificate dalla Legge di Bilancio 2022. L’Agenzia ha fornito spiegazioni sulla correlazione tra Superbonus e ampliamento volumetrico, bonus mobili, gestione dei lavori da parte di un general contractor. Il 16 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto Prezzi del MiTE che fissa i costi massimi per gli interventi di riqualificazione energetica agevolati dai bonus fiscali. Il Decreto 'Antifrode' (DL 157/2021) ha esteso l'obbligo del visto di conformità per per chi usufruisce direttamente del Superbonus come detrazione Irpef. Il Decreto Sostegni-ter (Legge 25/2022) ha introdotto dei limiti per la cessione del credito, l’obbligo del contratto collettivo nazionale e le sanzioni per i professionisti. Il Decreto “Ucraina” - “Taglia bollette” - “Energia” ( DL 21/2022) ha introdotto l’obbligo della qualificazione Soa e del contratto collettivo. Il Decreto "Aiuti" (DL 50/2022) ha spostato al 30 settembre 2022 il termine entro cui deve essere completato il 30% dei lavori nelle unifamiliari e ha liberalizzato la cessione del credito dalle banche ai clienti professionali privati.
La detrazione per i lavori di riqualificazione energetica è elevata al 110% (articolo 119 del DL Rilancio). La condizione per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% è quella di eseguire lavori 'trainanti' di riqualificazione energetica degli edifici, cioè: a) Cappotto termico in condominio e in case singole Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di: - 50mila euro per gli edifici unifamiliari; - 40mila euro per i condomìni fino a otto unità immobiliari; - 30mila euro per quelli più grandi. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017). Su Edilportale/Archiproducts sono reperibili numerosi sistemi a cappotto conformi ai CAM. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile. b) Caldaie a condensazione, a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Solo nei Comuni montani è incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Il superbonus è calcolato su un tetto di spesa di 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nei condomìni fino a otto unità immobiliari e di 15mila euro negli edifici con più unità immobiliari. L’installazione dei pannelli può avvenire sulle parti comuni degli edifici condominiali, sulle singole unità immobiliari che compongono l’edificio e sulle pertinenze, come le pensiline dei parcheggi. c) Caldaie a condensazione, a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Nelle singole unità immobiliari dei Comuni montani, è incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Nelle zone non metanizzate ottirne il superbonus l'installazione di caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Chi acquista immobili che saranno sottoposti ad uno o più interventi di riqualificazione energetica, incentivati con il Superbonus, ha a disposizione 30 mesi dalla stipula dell’atto di compravendita per il trasferimento della residenza.
A patto che siano installati congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico, potranno essere detratti con il superbonus 110% anche: - gli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale; - i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo. La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata o condivisa in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni. Il Superbonus si applica all'installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW realizzata da comunità energetiche rinnovabili costituite come enti non commerciali o condomìni. L’aliquota del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW, spetta la detrazione al 50% con tetto di spesa di 96mila euro A patto che siano installate congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) potranno essere detratti con il superbonus 110% anche le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Anche tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, godono della nuova aliquota del 110%. Ad esempio, la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore. L'ENEA ha spiegato che i sistemi di ventilazione meccanica (VMC), anche se non previsti dalle norme sull'ecobonus, possono ottenere il Superbonus se la loro installazione avviene congiuntamente ad un intervento di coibentazione dell’edificio o di sostituzione degli impianti.
Negli immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004), o in quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, dà diritto al superbonus 110% qualunque intervento di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta. Per gli interventi di efficientamento energetico che prevedono la posa del cappotto termico sugli edifici di interesse storico e architettonico, realizzati prima del 1945 e situati in centri storici o aree di interesse pubblico, è necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017). Su Edilportale/Archiproducts sono reperibili numerosi sistemi a cappotto conformi ai CAM.
Il Decreto Agosto stabilisce che le asseverazioni dei tecnici sullo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, e i relativi accertamenti, devono essere riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi. Questo significa che si possono realizzare gli interventi sulle parti comuni dei condomìni in cui uno o più condòmini abbiano commesso delle irregolarità nei propri appartamenti, a condizione che tali irregolarità non riguardino le parti comuni. Il base al Decreto Semplificazioni (DL 77/2021 convertito nella Legge 108/2021), gli interventi agevolati con il Superbonus, anche se realizzati sulle parti strutturali e i prospetti degli edifici, sono considerati manutenzioni straordinarie e possono essere realizzati previa presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) attestante alternativamente: - gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile; - gli estremi del provvedimento che ha consentito la legittimazione dell’immobile, come il titolo abilitativo in sanatoria; - che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967. I tecnici non devono accertare la regolarità dei lavori eseguiti dopo la realizzazione dell'immobile, ma resta ferma la possibilità di segnalare le irregolarità nelle sedi opportune. Per le opere classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), è sufficiente la descrizione dell’intervento nella CILA. Le eventuali varianti in corso d’opera sono comunicate a fine lavori e costituiranno una integrazione della CILA presentata. Non sono considerati manutenzioni straordinarie e non possono essere realizzati con CILA gli interventi che implicano la demolizione e ricostruzione dell’edificio. Le violazioni meramente formali non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali. Se le violazioni sono tali da comportare la perdita degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione. Dal 5 agosto 2021, occorre utilizzare l'apposito Modulo CILAS (allegato alla Legge 108/2021).
Il superbonus per l’efficientamento energetico è riconosciuto anche agli interventi di demolizione e ricostruzione, al fine di dare al beneficiario più chances di scelta tra le soluzioni progettuali. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017). Su Edilportale/Archiproducts sono reperibili numerosi sistemi a cappotto conformi ai CAM. L’intervento di demolizione e ricostruzione deve qualificarsi come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera d) del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). La definizione di ristrutturazione edilizia è stata modificata recentemente dal Decreto Semplificazioni includendo le demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico e incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. In presenza di un ampliamento, si può ottenere il Sismabonus 110% anche sulla parte ampliata, mentre l’Ecobonus 110% è riconosciuto solo sulla volumetria originaria.
Sale al 110% anche l’aliquota della detrazione delle spese in zona sismica 1, 2 e 3 per: - i lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (attualmente agevolati con il sismabonus al 50%); - i lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni); - i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni). In pratica, l'innalzamento al 110% vale per tutti i lavori, a prescindere dalla classe di rischio che si ottiene. Il tetto di spesa è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare. Accedono al superbonus anche gli interventi per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguiti congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico. Anche per le spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3, l’aliquota della detrazione sale al 110%. Le imprese hanno 30 mesi di tempo per vendere gli immobili derivanti dalla demolizione e ricostruzione con criteri antisimici. Per gli interventi di miglioramento sismico, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza sarà detraibile al 90%. Hanno diritto al Sismabonus 110% anche gli interventi di riparazione o locali, definiti dal punto 8.4 delle Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC (DM 17 gennaio 2018). Chi realizza interventi antisismici agevolati con il Sismabonus o il Superbonus 110% ha inoltre diritto al Bonus Mobili. Nei centri storici, per la realizzazione dei lavori antisismici è necessario redigere un progetto unitario e non su singole unità immobiliari. Non è chiaro se per progetto unitario si intende quello riferito all'aggregato edilizio o all'unità strutturale. Gli interventi di dimensionamento del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile.
Il superbonus del 110% si applica agli interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati: a) dai condomìni (anche da quelli fino a 4 unità con unico proprietario); b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati; d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa; e) da organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore; f) associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi relativi agli spogliatoi. Non c'è differenza tra prime e seconde case. Le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, possono ottenere il superbonus per l’efficientamento energetico su massimo due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Rientrano nel superbonus le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle villette a schiera. Con il Decreto Agosto è stato chiarito che per accesso autonomo dall’esterno si intende “un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva”. Con la Legge di Bilancio 2021 il concetto è stato ulteriormente chiarito: una unità immobiliare potrà ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale. Sono invece escluse le abitazioni di tipo signorile e le abitazioni in ville rientranti nelle categorie catastali A/1 e A/8 e quelle appartenenti alla A/9 ma non aperte al pubblico. Sono, quindi, agevolabili i lavori eseguiti su immobili A/9 aperti al pubblico. Gli interventi di efficientamento energetico, eseguiti sulle singole unità immobiliari di un condominio, possono ottenere il superbonus 110% a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.
In alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente potrà optare per (articolo 121 del DL Rilancio): - un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari; - la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari. Il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione. La scelta di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento. In caso di beneficio indebito, lo Stato si rivarrà sul cedente beneficiario del credito di imposta. Si può ottenere lo sconto in fattura, o optare per la cessione del credito, anche se i lavori, la progettazione degli interventi e i servizi attinenti ai lavori sono effettuati da professionisti incaricati dal committente, ma gestiti da un general contractor o da una Esco. Per evitare comportamenti fraudolenti, i crediti possono essere ceduti al massimo tre volte. Le due cessioni successive alla prima possono essere effettuate soltanto a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, come SGR, SIM, SICAV e SICAF, o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Dal 1° maggio 2022 è in vigore il divieto di cessione parziale successiva alla prima. Al credito viene quindi attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. La normativa prevede un periodo transitorio a vantaggio di chi ha comunicato l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura prima del 16 febbraio 2022. Le banche possono, in ogni momento, cedere il credito ai clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca cedente o con la banca capogruppo. I clienti professionali privati che acquistano il credito non possono cederlo a loro volta. In base al Regolamento degli intermediari Consob, i clienti professionali sono banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento, fondi pensione, imprese di grandi dimensioni (che possiedono almeno due dei requisiti: bilancio pari almeno a 20 milioni di euro, fatturato netto pari almeno a 40 milioni di euro, fondi propri pari almeno a 2 milioni di euro).
Per deliberare la realizzazione dei lavori agevolati con il Superbonus 110%, la richiesta di un finanziamento bancario e l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, nell’assemblea condominiale è richiesta la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo dei millesimi di proprietà dell’edificio. La Legge di Bilancio 2021 aggiunge la precisazione che, per la validità delle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono quegli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
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Intraprendere dei lavori diventa davvero più conveniente con il superbonus 110% o ci sono ancora delle incertezze? Dì pure quel che pensi nella discussione.
Agenzia delle Entrate - Superbonus 110%
Agenzia delle Entrate - Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Primi chiarimenti (Superbonus 110%)
Agenzia delle Entrate - Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, superbonus 110%)
Ministero dello Sviluppo Economico - Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus
Ministero dello Sviluppo Economico - Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus (superbonus 110%)
Ministero delle Infrastrutture - Modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, recante 'Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati' (Superbonus 110%)
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio) (Coronavirus)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. Modifiche al DM 58 del 28/02/2017
buon giorno,vorrei sostituire i miei serramenti caldaia e montare panelli solari pompa di calore sfruttando la detrazione del 110 % se possibile attendo notizie
Buongiorno, vorrei sostituire i infissi e caldaia possibilmente sfruttando la detrazione del 110% . Abito in un condominio e mi par di capire che per i singoli proprietari non ci sono (al momento) possibilità se non agganciandosi a lavori “trainanti” effettuati sull’intero stabile condominiale,… detto questo ho pensato a questa idea e mi piacerebbe leggere il vostro parere. Il condominio dove abito è già provvisto di cappotto termico (eccezion fatta per il tetto che non è coibentato) realizzato in fase di costruzione nel "90 e quindi con alcune zone ammalorate, mi chiedevo se il rifacimento delle zone ammalorate con contestuale isolamento del tetto, applicando ulteriore isolamento a tutte le facciate con il metodo dell’insufflaggio darebbe diritto ad usufruire del superbonus al 110% con inserimento a cascata delle altre agevolazioni per i singoli condomini, vale a dire sostituzione degli infissi/tende e caldaie a condensazione con valvole termostatiche. Inoltre… volevo sapere se qualora in questo modo si rientrasse nell'agevolazione, la sostituzione di infissi o caldaie deve riguardare obbligatoriamente tutti i proprietari o può farlo solo chi ne avesse necessità?Grazie per i chiarimenti che mi auguro possa darmi. Pino
Nel decreto super bonus rientra la sostituzione di una vecchia caldaia con una vecchia a condensazione in una casa singola
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